L’alcol é il peggior nemico degli automobilisti perché le modificazioni comportamentali, che si verificano nell’individuo che ha bevuto, sono incompatibili con la guida. E’ stato calcolato che nel 40% circa degli incidenti stradali l’alcol ha avuto un ruolo determinante nell’alterazione della capacità di guida.
La correlazione tra l'alcol e gli incidenti è significativa anche quando l'assunzione di alcol non è in una quantità così elevata da determinare modificazioni evidenti del comportamento, perché a dosi piccole di alcol il guidatore è comunque in grado di guidare bene, ma si riduce in lui la percezione di rischio, perché diminuisce la capacità di giudizio e di critica. Inoltre:
Il tempo che intercorre tra il momento in cui si decide di frenare ed il momento in cui il piede passa effettivamente dall’acceleratore al freno dipende da quanto il guidatore ha bevuto; più è alto il tasso di alcol nel sangue più questo tempo aumenta. Ad esempio, se una persona beve 1/4 di vino a 10° durante un pasto leggero il suo livello di alcol nel sangue sarà circa lo 0,5 per mille; un guidatore con questo tasso alcolico che viaggia a 100 km/h, si ferma in media 20 metri più in là di un guidatore sobrio!
Dà un senso di euforia e di sicurezza, proprio quando comincia ad interferire con i riflessi!
Altera il senso di valutazione delle distanze e delle velocità reciproche cosicché si é portati a fare sorpassi azzardati!
La diminuzione della visibilità laterale e della capacità di adattamento all’oscurità aumenta il rischio di incidenti agli incroci e nelle gallerie!
Spesso gli incidenti sono causati dall'associazione di alcol e farmaci, specialmente psicofarmaci, che sviluppa un potenziamento dell'effetto depressivo sul sistema nervoso centrale, anche in presenza di una alcolemia normale.
LEGISLAZIONE
Il tasso di alcol consentito per chi è alla guida viene abbassato da 0,8 a 0,5 grammi per litro. Superato tale limite si configura il reato di guida in stato di ebbrezza (reato penale).
Le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 186 comma 4, consistono in un'ammenda da 774 a 2582 euro, con arresto e condanna, ovvero nella permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni (sostituibile - a richiesta dell'imputato - con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi); sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
Dal 30 giugno 2003 il presente articolo sarà modificato come disposto dalla riforma del codice della strada. Per consultare il nuovo articolo 186 con la relativa relazione, scorri la pagina.
Articolo 186 (attualmente in vigore)
Guida sotto l'influenza dell'alcol
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da € 258,00 a € 1.032,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel orso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI .
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento .
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da € 258,00 a € 1.032,00 .
Articolo 186 (dal 30 giugno 2003) sono sottolineate le modifiche apportate.
Guida sotto l'influenza dell'alcol
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2 (toglierà 10 punti ->). Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da € 258,00 a € 1.032,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel orso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, 1’accertamento del tasso alcolico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'interno.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4 e 4-bis, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da € 258,00 a € 1.032,00 .